Pignoramento presso Terzi: le novità normative e come gestire al meglio le richieste
Il trend dei Pignoramenti presso Terzi, in cui l’istituto di credito è il terzo pignorato, ha visto negli ultimi anni una decisa crescita, per quanto riguarda sia gli atti provenienti da creditori privati sia da agenti di riscossione sul territorio (Equitalia, Area Riscossioni, Andreani Tributi, Sogert ecc.). Tale fenomeno ha determinato un consistente incremento di attività che, seppur estremamente delicate con conseguenti ricadute reputazionali in caso di errori, sono nei fatti “labour intensive” sottraendo tempo e risorse agli uffici legali dell’istituto.
L’andamento delle richieste di pignoramento – non costante ma soggetto a consistenti picchi – unitamente alla ridotta presenza di interlocutori qualificati per questo tipo di servizio affaticano ulteriormente la funzione legale degli istituti. Inoltre, due recenti disposizioni in materia giuridica hanno reso più impellente l’esigenza del mercato di gestire efficientemente i pignoramenti:
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Le recenti modifiche normative all’art.548 c.p.c. hanno determinato una maggiore responsabilità, anche economica, in capo all’istituto al punto da veder riconosciuto – in caso di anomalia nella gestione della procedura – un rapporto anche dove effettivamente non vi sia o laddove non sia consistente. La mancata dichiarazione del terzo pignorato, strumento di accertamento della sussistenza e consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato, potrebbe diventare infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute. Tale aspetto determina l’imprescindibile necessità di gestire in modo ancora più efficace e puntuale ogni singola notifica, poiché anche un singolo errore potrebbe determinare un significativo esborso economico da parte dell’istituto.
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Con il Decreto Legge n.193/2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, Gazzetta Ufficiale del 24.10.2016) è stato sancito che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Nello specifico, l’art.1, comma 2, di tale Decreto dispone che dalla data sopra riportata l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale verrà svolto dall’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’art.3 del Decreto rubricato “Potenziamento della riscossione” pone poi al servizio del nuovo ente della riscossione i dati, le informazioni e l’ovvio valore aggiunto, determinato dall’incrocio e dalla valutazione complessiva degli stessi, quali l’Agenzia delle Entrate (cfr. art.3, comma 3) e dell’INPS. Nonostante la puntualizzazione del Legislatore che fino alla data sancita all’art.1, comma 1, l’attività di riscossione dovesse proseguire nel regime giuridico vigente, nei primi mesi del 2017 si riscontra invece una forte contrazione del numero degli atti di pignoramento provenienti da Equitalia, che sono scesi da quotidiani a sporadici. Non è possibile identificare con certezza la motivazione di tale dinamica, se non considerarla come un ritardo/rallentamento nella gestione delle notifiche di pignoramento dovuto all’incombente cambio di amministrazione. Ne consegue la necessità/obbligo per l’istituto di gestire picchi improvvisi del numero di pratiche, con onerose conseguenze qualora non siano rispettati i tempi di gestione delle pratiche.
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